ARTT. 26 - 27 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
L'articolo 26 del regolamento di Polizia urbana, prevede che chiunque conduca qualsiasi animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati e lungo le piste ciclabili deve essere munito di sacchetti e paletta (o simile), adeguati alle dimensioni degli animali, per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura deve essere mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
L'articolo 27 del Regolamento di polizia urbana prevede che sul territorio comunale i cani devono essere condotti al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici e al guinzaglio, ad una misura non superiore a mt. 1.50 di lunghezza dello stesso, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Inoltre è obbligatorio il guinzaglio e la museruola, rigida o morbida, lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali possa crearsi rischio per l'incolumità di persone o animali. E' vietato l'accesso degli animali nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini o nelle aree dove vi sia specifica indicazione di divieto, nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici e nei luoghi di culto. (cimiteri, chiese)